Il 19 Settembre 2024 la Commissione Europea ha adottato nuove misure restrittive nei confronti delle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). Nello specifico Il provvedimento limita l’uso dell’acido undecafluoroesanoico (“PFHxA”) e delle sostanze correlate al PFHxA, sottogruppi dei PFAS.

L’obiettivo è limitare l’uso di queste sostanze a causa della loro persistenza ambientale e dei rischi per la salute umana e l’ambiente. Il regolamento introduce restrizioni più severe, riducendo le concentrazioni consentite nei prodotti e nei processi industriali per migliorare la protezione ambientale e la sicurezza chimica in Europa.

Le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) contengono legami  chimici molto forti di che consentono loro di resistere  alla degradazione. La maggior parte delle PFAS è anche facilmente trasportabile nell’ambiente, coprendo lunghe distanze dalla fonte del rilascio.  Le PFAS sono state frequentemente osservate nella contaminazione di suolo, acque sotterranee e acque superficiali. La bonifica di siti contaminati è tecnicamente difficile e dispendiosa. Tali rilasci possono portare ad accumuli nell’ambiente, nell’acqua potabile e negli alimenti.

La restrizione adottata si concentra sugli usi per i quali il rischio non è adeguatamente controllato, sono disponibili alternative e i costi socioeconomici sarebbero limitati rispetto ai benefici per la salute umana e l’ambiente.

Le nuove misure

A decorrere dall’10 ottobre 2026 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogenei:

  1. a) nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli

utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori destinati al pubblico;

  1. b) nelle calzature destinate al pubblico;
  2. c) nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto

con gli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;

  1. d) nelle miscele destinate al pubblico;
  2. e) nei prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1,

lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009.

La stretta PFHxA entrerà formalmente in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà effettivamente operativa dopo periodi transitori compresi tra 18 mesi e 5 anni, a seconda del campo di applicazione.