Si segnala che il RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concordato di classificare il TALCO (INCI name: TALC; CAS 14807-96-6 ed EC 238-877-9), come CANCEROGENO 1B (Carc 1B).

L’ingrediente è stato oggetto delle conclusioni RAC durante il 70esimo meeting RAC che si è svolto dal 16 al 20 settembre.

Il RAC ha valutato un vasto database di informazioni sul talco e ha concluso che ci sono prove sufficienti che l’esposizione al talco può causare il cancro.
Queste le conclusioni e le motivazioni:

  • ci sono sufficienti prove che il talco può indurre tumori in siti diversi e in specie diverse sulla base di prove limitate negli animali (tumori polmonari nei ratti femmina) e prove limitate negli esseri umani (tumori ovarici nelle donne).
  • la modalità di azione analoga per entrambi i tipi di tumore (tumori polmonari nei ratti e tumori ovarici nelle donne) è biologicamente plausibile e pertanto supporta la ponderazione combinata delle prove di cancerogenicità.
  • i dati sperimentali sugli animali in cui il talco è l’agente causale, supportano l’interpretazione causale degli studi sul cancro ovarico negli esseri umani.

Nel complesso, il RAC ha concluso che, a causa di questi aspetti discussi in dettaglio, il caso della cancerogenicità del talco è considerato applicabile anche sulla base paragrafo riportato in Allegato I, Tabella 3.6.1 del CLP secondo cui “.., caso per caso, il giudizio scientifico può giustificare una decisione di presunta cancerogenicità umana derivata da studi che mostrano limitate prove di cancerogenicità negli esseri umani insieme a limitate prove di cancerogenicità negli animali da esperimento“.

Il RAC ha inoltre valutato se la classificazione per cancerogenicità debba applicarsi solo a una o più vie specifiche di esposizione. Tuttavia, ai sensi del regolamento CLP, la classificazione per la cancerogenicità si applica per impostazione predefinita a tutte le vie di esposizione, a meno che non si possa dimostrare in modo conclusivo che altre vie di esposizione non comportano lo stesso pericolo. In questo caso, non erano disponibili informazioni sufficienti per confermare o escludere la possibilità che altre vie di esposizione, compresa la via orale, possano determinare il pericolo osservato. Pertanto, il parere di classificazione non designa alcuna via di esposizione.

La opinion RAC è una delle fasi del processo per ottenere una classificazione armonizzata di una sostanza all’interno dell’UE. La classificazione proposta in questa fase è normalmente quella che si protrae fino alla fine del processo quando viene pubblicato l’ATP. (Reg. delegato di adeguamento al progresso tecnico, di solito pubblicato entro circa 12 mesi dalla valutazione del RAC) in Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e applicazione della nuova classificazione 18 mesi dopo la pubblicazione.

Questa sostanza, ingrediente di sicuro interesse cosmetico, sulla base della classificazione armonizzata come Carc 1B, diverrà con molte probabilità vietata anche per uso cosmetico e inserita in allegato II del Reg.1223/2009.