Il 3 novembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1902 (Ominbus IV) della Commissione del 29 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Questo Regolamento rende effettivo il Regolamento delegato 2020/1182 o XV ATP che modifica per la XV volta, per adeguarlo al progresso tecnico, il reg.CLP.

Con tale pubblicazione vengono disciplinate, vietandole, le sostanze classificate come CMR (Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione) negli aggiornamenti al CLP. Tra queste sostanze ve ne sono anche alcune di uso cosmetico e pertanto la nuova classificazione impatta sugli allegati del regolamento 1223/2009.

Ecco di seguito le variazioni relative al Reg.1223/2009 e i suoi allegati:

ZINC PYRITHIONE (CAS 13463-41-7): Classificato come Repr.1B verrà ad essere inserito in Allegato II, voce 1670, e quindi vietato.

Coerentemente

  • verrà soppressa la voce 101 dell’allegato III (in cui è attualmente inserito lo Zinc Pyrithione come sostanza soggetta a restrizioni, autorizzata solo se utilizzata per scopi diversi rispetto a quelli dei conservanti, in prodotti per capelli/barba e baffi, da non sciacquare, a una concentrazione massima dello 0,1 %)
  • verrà soppressa la voce 8 dell’allegato V (in cui è attualmente inserito lo Zinc Pyrithione come conservante autorizzato nei prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare, a una concentrazione massima dell’1 % e in altri prodotti da sciacquare che non sono prodotti per l’igiene orale ad una concentrazione massima dello 0,5 %.)
  • verrà apportata la modifica alla voce 24 dell’allegato III relativo ai “Sali di zinco idrosolubili”, in cui troveremo solo Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamate.

Butylphenyl Methylpropional (BHMCA, Lilial, CAS 80-54-6): classificato Repr. 1B. verrà “spostato” in Allegato II alla voce 1666.

Coerentemente

  • verrà soppressa la voce 83 dell’allegato III ove attualmente figurava come allergene soggetto a restrizioni

Sodium Hydroxymethylglycinate (CAS 70161-44-3): classificato come Carc. 1B, Muta. 2, subirà una doppia classificazione;

  • sarà inserito in Allegato II, voce 1669
  • continuerà ad essere presente alla voce 51 dell’Allegato V, quindi utilizzabile come conservante alla concentrazione massima dello 0,5%, alle seguenti condizioni: “Da non utilizzare se la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è ≥ 0,1 % p/p».

Methoxyethyl acrylate (CAS 3121-61-7, EC 221-499-3) classificato come Carc. 1B, Muta. 2 inserito in All.II, voce 1668

Silicon carbide (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1 , CAS 409-21-2, CAS 308076-74-6) classificato come, Carc. 1B inserito in All.II, voce 1658

Le disposizioni previste dal REGOLAMENTO (UE) 2021/1902 si attuano dal 1 marzo 2022. A partire da tale data diventeranno effettive, senza tempi di adeguamento, tutte le modifiche agli allegati del reg.1223/2009. Non sono previsti tempi di smaltimento.