Come previsto, e come anticipato in altre news, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 settembre 2022, il Regolamento (UE) 2022/1531, vale a dire l’Omnibus Act V.

Il Reg. andrà a modificare gli allegati II, III e V del Regolamento 1223/2009 per vietare o disciplinare l’impiego nei prodotti cosmetici delle sostanze classificate CMR ai sensi del CLP.

Nello specifico in allegato II saranno inserite quelle sostanze, anche di utilizzo cosmetico, classificate come CMR dal CLP.

Le voci inserite riguarderanno i numeri d’ordine da 1681 a 1694 e saranno:

n.d’ordine Denominazione chimica CAS number
1681 Tetrafluoroetilene 116-14-3
1682 6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p-cresolo; [DBMC] 119-47-1
1683 (5-cloro-2-metossi-4-metil-3-piridil)(4,5,6-trimetossi-o-tolil)metanone; pyriofenone 688046-61-9
1684 (RS)-1-{1-etil-4-[4-mesil-3-(2-metossietossi)-o-toluoil]pirazol-5-ilossi}etil metil carbonato; tolpiralato 1101132-67-5
1685 Azametiphos (ISO); tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] O,O-dimetile 35575-96-3
1686 3-metilpirazolo 1453-58-3
1687 N-metossi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triclorofenil)-etil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazolo-4-carbossamide; pidiflumetofen 1228284-64-7
1688 N-{2-[[1,1’-bi(ciclopropil)]-2-il]fenil}-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazolo-4-carbossamide; sedaxane 874967-67-6
1689 4-metilpentan-2-one; isobutil metile chetone (MIBK) 108-10-1
1690 Dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil)acriloil)morfolina 110488-70-5
1691 Imazamox (ISO); acido (RS)-2-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il)-5-metossimetilnicotinico 114311-32-9
1692 Tiametoxam (ISO); 3-(2-clorotiazol-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]oxadiazinan-4-iliden-N-nitroammina 153719-23-4
1693 Triticonazolo (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorobenzilidene)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-metil)ciclopentanolo 138182-18-0
1694 Desmedifam (ISO); 3- fenilcarbamoilossifenilcarbammato di etile 13684-56-5

Tra queste sopra elencate la voce 1682 corrisponde al METHYLENE DI-T-BUTYLCRESOL, utilizzato come antiossidante e la voce 1689 corrisponde al MIBK, utilizzato come denaturante, solvente, profumo. Le altre sostanze non risultano avere un corrispondente nome INCI.

Il Methyl Salicylate (CAS 119-36-8), classificato come CMR 2, è stato sottoposto a valutazione SCCS e dichiarato sicuro per l’uso nei prodotti cosmetici. Di conseguenza, come previsto dall’articolo 15 del Reg.1223, Il Methyl Salicylate non verrà inserito in All.II ma in All.III, voce 324, e ne sarà disciplinata la % di utilizzo nelle differenti categorie di prodotti, come illustrato in precedente news

Viene eliminata la voce 1669 dall’allegato II relativa alla sostanza Sodium Hydroxymethylglycinate (CAS 70161-44-3), erroneamente inserita in tale allegato. Tale sostanza è infatti già presente in allegato V, voce 51; su tale voce verrà semplicemente corretta la denominazione chimica in colonna b (da Idrossimetilamminoacetato di sodio (idrossimetilglicinato di sodio) a N-(idrossimetil) glicinato di sodio),  e modificata la colonna h, con la dicitura “Da non utilizzare salvo se è possibile dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è < 0,1 % p/p».

Come tutti gli omnibus act che non distinguono tra l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato, non sono previsti tempi di adeguamento e quanto riportato si applicherà a partire dal 17 dicembre 2022.