Il 21 gennaio 2025, L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiunto alla “Candidate list”, che elenca le sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l’ambiente (sostanze SVHC), cinque nuove sostanze di cui una utilizzata nelle formulazioni cosmetiche. E’ inoltre stata aggiornata la classificazione di “Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite” come interferente endocrino (ED)

La sostanza indicata con il nome chimico di “Octamethyltrisiloxane” (CAS 107-51-7, EC number 203-497-4) ha denominazione INCI “TRISILOXANE” ed è un composto siliconico utilizzato anche nella formulazione e produzione dei prodotti cosmetici come condizionante, emolliente e solvente. La sostanza è stata classificata come molto persistente e bioaccumulabile (vPvB), e, di conseguenza, è stata inserita in candidate list. Ad oggi questa sostanza non è regolamentata dal Reg.1223/2009.

La Candidate list contiene ad oggi 247 voci; alcune voci includono gruppi di sostanze.

L’inserimento di una sostanza nella candidate list non fa scaturire un divieto di utilizzo. L’effetto immediato è quello di far sorgere una serie di obblighi per chi produce, importa, distribuisce le sostanze inserite nell’elenco. L’effetto non immediato è quello di dar inizio alla procedura che potrà eventualmente portare all’autorizzazione della sostanza e/o all’adozione di misure restrittive per il suo utilizzo.

Obblighi

Riassumiamo brevemente, a scopo divulgativo, quali sono obblighi di legge derivanti dall’inclusione di sostanze nell’elenco di sostanze candidate. Tali obblighi, che entrano in vigore a partire dalla data di inclusione, riguardano non soltanto le sostanze in candidate list da sole o in miscele, ma anche quelle presenti in articoli (Per definizione REACH (articolo 3, punto 3) un articolo è “un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”.)

  • I fornitori di sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate (da sole o in miscele) sono tenuti a mettere a disposizione una scheda di dati di sicurezza, aggiornando la sez.15 e a comunicare le istruzioni sulla sicurezza d’uso.
  • I produttori o importatori UE di articoli che contengono sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate devono notificare all’ECHA se una sostanza è presente negli articoli in quantità pari a più di una tonnellata per produttore o importatore all’anno e se la sostanza è presente in tali articoli a valori di concentrazione superiori allo 0,1 % in peso/peso. Le notifiche devono essere presentate entro 6 mesi dall’inclusione nell’elenco di sostanze candidate.
  • I fornitori di articoli che contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro di tali articoli. Tali informazioni devono essere rese disponibili entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

    Hanno inoltre l’obbligo di trasmettere informazioni sui suddetti articoli all’ECHA al momento dell’immissione sul mercato dell’UE. Le informazioni saranno pubblicate nella banca dati SCIP. In questo modo si garantisce che le informazioni sugli articoli contenenti sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate siano disponibili a gestori di rifiuti e consumatori.

    Si specifica che la notifica SCIP riguarda le sostanze SVHC inserite in Candidate List contenute in articoli al di sopra dello 0,1% in peso dell’articolo, non in sostanze e miscele. Di conseguenza la notifica SCIP non si applica alle formule, quindi alle materie prime contenute, ma potrebbe invece applicarsi al packaging, così come a qualsiasi altro “oggetto” che viene immesso sul mercato, se contiene una SVHC.