Le aziende che producono prodotti cosmetici sono soggette al Regolamento Deforestazione ed alla due diligence?

I prodotti cosmetici non sono elencati nell’Allegato I e pertanto sono esenti dagli obblighi dello stesso.

Se si utilizza imballaggi e/o sostanze soggette al Reg. Deforestazione per produrre e/o confezionare i propri prodotti cosmetici questi non vengono venduti tal quali ma come componenti di un prodotto finito non elencato tra i prodotti soggetti alla legge sulla Deforestazione e all’obbligo della due diligence.

Obiettivi del Regolamento

The regolamento sulla deforestazione si riferisce a una serie di leggi, politiche e norme internazionali o nazionali che mirano a prevenire e ridurre la distruzione delle foreste. Questi regolamenti sono essenziali per la tutela degli ecosistemi forestali, la conservazione della biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici.

Il Regolamento (UE) 2023/1115, è entrato in vigore il 29 giugno 2023; entrerà in applicazione per gli operatori e per i commercianti il 30 dicembre 2025; mentre dal 30 giugno 2026 inizierà ad applicarsi ad operatori e commercianti PMI.

Le materie prime e i prodotti interessati sono elencati nell’articolo 1 e allegato I del Regolamento e le aziende devono garantire la tracciabilità della filiera e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza tramite il Sistema d’informazione.

Gli operatori PMI sono:

– Esentati dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza per i prodotti o le parti di prodotto che sono già stati oggetto di dovuta diligenza.

– Hanno l’obbligo di conservare e fornire alle autorità (in caso di richiesta) il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza.